Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Risarcimento dei danni derivanti dal reato di diffamazione). - 1. Per la liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal reato di diffamazione, il giudice tiene conto della gravità dell'offesa e della diffusione della notizia.
      2. L'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale non può superare la somma di 25.800 euro.
      3. Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dall'articolo 596-bis del codice penale.
      4. È comunque fatto salvo il diritto della persona offesa di ottenere il risarcimento dei danni maturati prima del verificarsi della trasmissione della rettifica o della smentita.
      5. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare formulando la richiesta di diffusione della rettifica, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni».